stipula contratto di lavoro La Regione FVG concede un contributo per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati alla conseguente riduzione di orario. Questo in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici).

Il contratto di solidarietà è uno strumento finalizzato a ripartire tra tutti i lavoratori i costi sociali della singola crisi aziendale. Il concetto è semplice: il calo di ore di lavoro, conseguente a quello degli ordini, viene ripartito tra tutti i dipendenti, senza quindi che nessuno sia espulso dall’azienda, e la conseguente riduzione dello stipendio viene compensata dagli ammortizzatori sociali.
Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà:
- di tipo A, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (CIGS);
- di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Entrambe le tipologie di contratto (A e B), possono essere di carattere difensivo, nel caso in cui intendano evitare il licenziamento o espansivo se finalizzate a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Chi può richiedere il contributo regionale
Le imprese aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia che, dall’ 1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente alla normativa nazionale vigente in materia.

A chi è destinato il contributo regionale
Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo A:
a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all’impresa;
b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo B:
a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa;
b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall’impresa beneficiaria del contributo ai medesimi lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi.
La quota di contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori non ha natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993.
Qualora l’impresa si sia avvalsa della facoltà di richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori anche tali ultime quote non hanno natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993.

A quanto ammonta il contributo regionale
Il contributo regionale complessivo è pari a 2,5 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Il contributo regionale spetta per un periodo consecutivo massimo di 24 mesi.
Il contributo regionale spetta per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi nell’arco del quinquennio decorrente dall’1 agosto 2010.
La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può superare:
a) euro 200.000 per il periodo massimo consecutivo di 24 mesi;
b) euro 300.000 per il periodo complessivo di 36 mesi nell’arco del quinquennio decorrente dall’1 agosto 2010.

A chi si presenta la domanda
La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
Devono essere utilizzati i modelli reperibili in questa pagina del sito della Regione FVG »
La domanda è presentata per periodi di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiori a 12 mesi.


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