Contenzioso con il fisco da evitare, meglio fare la pace
Può capitare che il Fisco avanzi delle pretese che riteniamo ingiuste. O che si accorga di dichiarazioni non veritiere. E allora la tentazione è di ricorrere al contenzioso fiscale. Ma le liti giudiziarie costano sempre parecchio, anche per chi le vince. Perciò è più conveniente tentare la strada della pace, con uno dei diversi strumenti a disposizione.
Eccoli in sintesi.
L’autotutela
L’autotutela è una procedura discrezionale di annullamento di atti illegittimi, da parte dell’Ufficio che li ha emessi, al fine di evitare il contenzioso col cittadino che ne risulterebbe danneggiato.
Casi tipici di annullamento (o di revoca) di un atto si hanno quando l’illegittimità deriva da errore di persona, errore di calcolo, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata (entro i termini).
L’annullamento dell’atto (con l’eventuale restituzione delle somme indebitamente riscosse) può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente. In quest’ultimo caso, è sufficiente trasmettere all’Ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione che dimostri le tesi sostenute.
L’acquiescenza
Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento fondato su dati e valutazioni difficilmente contestabili, può accettare l’atto, rinunciando al ricorso, ottenendo così una riduzione ad un quarto delle sanzioni amministrative.
Per godere di tale riduzione, il contribuente deve rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento o a presentare istanza di accertamento con adesione. Inoltre deve pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.
L’accertamento con adesione (concordato)
L’accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di cercare un accordo con l’ufficio delle imposte, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni che gli sono state sollevate e ricevendo, in cambio, uno sconto sulle sanzioni.
Un contraddittorio tra contribuente ed l’Amministrazione consente al primo di argomentare le proprie ragioni e, alla seconda, di rettificare eventualmente la portata dei propri rilievi, rivedendo i relativi conti.
Possono essere “concordate” tutte le più importanti imposte dirette e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, compresi i tributi locali, se l’ente locale ha adottato un regolamento ad hoc.
La procedura può essere attivata sia dal contribuente, tramite una domanda in carta libera, che dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite un invito a comparire. Se il contribuente non aderisce all’invito, si preclude la possibilità di ricorrere all’accertamento con adesione.
La conciliazione
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere in tempi brevi un contenzioso aperto con il fisco, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento. Essa si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza. Ha un campo di applicazione più vasto, rispetto all’accertamento con adesione, poiché comprende anche tutti i tributi locali.
Ricorrendo alla conciliazione giudiziale, il contribuente può godere di notevoli vantaggi, come ad esempio la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale, la compensazione delle spese di giudizio, la riduzione al 40 per cento delle sanzioni amministrative dovute (fino al 1 febbraio 2011 la riduzione era a un terzo).
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza. Nel primo caso, l’udienza di trattazione si svolge di fronte alla Commissione tributaria provinciale. Se l’accordo viene raggiunto, viene redatto direttamente un verbale, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute. La conciliazione “fuori udienza” viene invece avviata in base ad un eventuale accordo già raggiunto tra l’Ufficio e il contribuente. (intrage.it)