Piccoli artigiani: requisiti e agevolazioni
Piccoli imprenditori e impresa artigiana: definizione, requisiti, caratteristiche e agevolazioni previste, a partire dal titolo di creditore privilegiato nei casi di fallimento del debitore.
Con la sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha affrontato, all’interno di una procedura fallimentare, la problematica inerente alla definizione della natura di una impresa. I fatti riguardano il ricorso presentato da un piccolo imprenditore contro il Tribunale di Verona che non aveva riconosciuto lo status di creditore privilegiato. Il contribuente aveva chiesto di essere inserito tra i creditori di un’azienda fallita, esigendo la corsia preferenziale riservata agli artigiani, e aveva presentato i decreti ingiuntivi legati alle fatture insolute e motivato la sua appartenenza al settore artigiano basandosi sull’assenza di dipendenti.
Il Tribunale, pur riconoscendo la giustezza del credito, ed inserendo quindi l’impresa a pieno titolo tra i creditori, aveva negato il beneficio, sulla base del fatto che il ricorrente avesse superato, negli anni di imposta 2007 e 2009, il limite previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge Fallimentare a causa di un giro d’affari superiore, sia pure di poco, ai duecentomila euro. Il ricorrente, dal canto suo, contestava che al fine di accertare la natura di impresa artigiana i giudici avessero applicato i criteri di cui all’art 1 della legge fallimentare e all’art 2083 c.c. Secondo l’imprenditore invece, la natura artigiana dell’impresa sarebbe dovuta essere valutata esclusivamente in base alla legislazione speciale in materia contenuta nella legge quadro n. 443/85. Per questi motivi l’imprenditore proseguiva il contenzioso in sede di Cassazione.
In prima istanza la Corte ha ricordato che l’art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 cod. civ., che ormai ai fini della fallibilità assume alcuna rilevanza.
Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, previsto dal regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sul lavoro altrui (come già previsto da Cass. 13086/10; Cass. 23052/10). Dunque il collegamento effettuato nel decreto tra la condizione di piccolo imprenditore e il criterio di cui all’art. 1 l.f. appare del tutto improprio, non sussistendo più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità.
Ne consegue l’esclusione di ogni rapporto tra le disposizioni dell’art 1 l.f. in tema di requisiti di fallibilità con la questione della sussistenza della natura di impresa artigiana, desumibile, in base alla normativa ratione temporis applicabile (poiché il credito era maturato nel 2010, quindi in precedenza rispetto alle modifiche introdotte sull’art. 2751-bis n. 5 c.c. dal decreto sviluppo del 2012), in ragione dei criteri stabiliti per l’individuazione del piccolo imprenditore. Il decreto ha escluso la natura artigiana di un’impresa sulla base del suo volume di affari di oltre 200 mila euro per l’anno 2007 e per quello successivo.
A tal proposito l’art. 2083 c.c. definisce piccolo imprenditore l’artigiano che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L’artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali. Appare chiaro che per qualificare un piccolo imprenditore è necessario valutare criteri quali l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività stessa sia svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia.
I giudici hanno riconosciuto che la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri appena enunciati, ma si è limitata ad affermare che la natura artigiana dell’impresa doveva escludersi sulla base del suo volume di affari per l’anno 2007 e per quello successivo di oltre 200mila euro. Premesso che, ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72 in materia di IVA, che rappresenta l’unica norma che dia una definizione del volume d’affari, viene definito tale “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare” è semplice ravvisare che un tale criterio non sia sufficiente per affermare o escludere la natura artigiana di un impresa.
Artigianato digitale: al via le agevolazioni
Piuttosto sarebbe necessario accertare l’incidenza del lavoro del titolare dell’impresa ed eventualmente dei suoi familiari nello svolgimento dell’attività imprenditoriale in relazione ai dipendenti utilizzati e al loro numero. È chiaro che un imprenditore che abbia alle sue dipendenze un grande numero di lavoratori non potrebbe comunque essere considerato artigiano poiché un consistente apporto esterno di forza lavoro comporterebbe l’esistenza di una organizzazione dell’impresa di dimensioni tali da escludere la prevalenza della attività lavorativa del solo titolare. Sarebbe inoltre necessario accertare il capitale investito nell’impresa sia in termini di strutture e macchinari che di materie prime, poiché anche in tal caso un capitale di rilevante entità porterebbe a escludere una prevalenza del lavoro umano del solo titolare dell’impresa, anche se sarebbe opportuno considerare il costo del materiale utilizzato e successivamente ceduto ai clienti e quindi il guadagno effettivo dell’imprenditore che a fronte di costi elevati di acquisto vanterebbe guadagni meno elevati.
La sentenza impugnata non aveva tenuto conto di tutte queste questioni, basandosi esclusivamente sull’ammontare del volume d’affari, che si presenta di per sé equivoco e, come tale, inidoneo ad accertare o escludere la natura artigiana dell’impresa. (pmi.it)